forma dell’atto di conferma ex art. 40


 

Not. Boschetti Francesca, fboschetti@notariato.it

10.05.2002

 

Ho necessita' di concludere una compravendita per scrittura privata autenticata.

Nella provenienza, per atto pubblico, manca le menzioni delle concessioni edilizie: la sanatoria deve essere nella stessa forma del precedente atto secondo l'espressa dizione della legge.

Dovro' usare l'atto pubblico e pretendere la contemporanea presenza di tutti?

 

 


 

Not. Guido Falqui-Massidda, gfalquimassidda@notariato.it

10.05.2002

 

La forma e' intesa in senso sostanziale, non riferita a quella in concreto adottata dalle parti.

 

 


 

Not. Giuseppe Pappalardo, gpappalardo@notariato.it

10.05.2002

 

La legge parla di "atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente", intendendo non la forma minima in astratto richiesta dalla legge per la validità del contratto, ma proprio quella che in concreto hanno utilizzato le parti per l'atto da confermare.

 

Diversamente, ad es., nel caso di procura, che (art. 1392, c.c.) "non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto...".

 

 


 

Not. Giovanni De Marchi, gdemarchi.2@notariato.it

10.05.2002

 

Se non sbaglio, però, il problema era già emerso con l'entrata in vigore della L. 47/1985 e pacificamente risolto nel senso "liberale" e "sostanziale", per cui un atto pubblico è confermabile con scrittura privata autenticata, e mi è capitato di vederne più d'uno.

 

 


 

Not. Dell'Anna Paolo, pdellanna@notariato.it

10.05.2002

 

"Redatto nella stessa forma del precedente" mi sembra si riferisca allo strumento da adottare, ovvero all'atto notarile che può assumersi, con pari dignità, sia nella forma dell'atto pubblico che in quella di scrittura privata autentica.

 

Il Legislatore ha voluto evitare forme alternative (ad esempio dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, certificazioni rilasciate dall'Autorità amministrativa e simili), che non fossero se non quelle riferibili alla compilazione dell'atto (notarile) che si conferma.

 

 


 

Not. Giuseppe Pappalardo, gpappalardo@notariato.it

10.05.2002

 

Nonostante l'opinione espressa dagli estensori dello studio del CNN "Criteri applicativi della L. 47/85" e la prassi (ormai) consolidata in tal senso, un dubbio permane, e con esso un'esigenza di prudenza, anche in relazione ai controlli cui sono sottoposti i nostri atti; controlli che, purtroppo, spesso vengono effettuati da personale molto meno "autorevole", pur se fornito di autorità, anche giudiziaria.

 

 


 

Not. Sergio Marciano, smarciano@notariato.it

10.05.2002

 

Il legislatore avrebbe potuto fare riferimento semplicemente ad un successivo "atto"!

L'avere, invece, affrontato il problema della forma non può autorizzare a tralasciarla (la forma) e badare alla sostanza.

Ma, i notai non sono deputati a rogare atti pubblici?

Non sarebbe auspicabile fare un minor ricorso alla autentica delle sottoscrizioni?